Art. 3.
(Fondo di garanzia).
1. Presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), è istituito
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un Fondo di garanzia per le vittime di operazioni finanziarie illecite e fraudolente, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è gestito, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla CONSOB, con la collaborazione di un comitato presieduto dal presidente della CONSOB e composto da rappresentanti del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, della Banca d'Italia, delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle banche e delle imprese di intermediazione finanziaria.
3. Le risorse del Fondo sono costituite:
a) da un contributo annuale versato dalle società quotate in borsa, pari all'1 per mille del capitale sociale;
b) dai contributi dello Stato, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su parte delle risorse di competenza statale della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.